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Meridiana: una durissima condanna per condotta antisindacale nei confronti di SdL intercategoriale
| Meridiana: una durissima condanna per condotta antisindacale nei confronti di SdL intercategoriale |
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| mercoledì 30 dicembre 2009 | |
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Dichiarato antisindacale il licenziamento del delegato SDL Paolo Cossu ed antisindacale la c.d. “Black List”, su istanza di SDL, per tutti i lavoratori. Una condanna durissima che dà la misura della gravità delle azioni perpetrate dalla dirigenza Meridiana.
L'avv. Alessandro Meloni ed il Sindacato dei Lavoratori (SDL), comunicano che il Tribunale di Tempio Pausania, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Aytano, con Decreto n° 122/2009 depositato il 22.12.2009, reso noto in data odierna, ha accolto il ricorso presentato da SDL nei confronti di Meridiana S.p.A. per condotta antisindacale ed ha così disposto : “dichiara antisindacale la condotta di Meridiana spa relativa al licenziamento disciplinare irrogato al sig. Paolo Cossu ed ordina a Meridiana spa di rimuoverne gli effetti; dichiara antisindacale la condotta relativa alla c.d. Black list ed ordina a Meridiana spa di rimuoverne gli effetti e di non ripeterla in futuro; dispone che copia del presente decreto venga affisso all'interno degli Uffici di Meridiana spa negli appositi spazi destinati alle comunicazioni del personale”. Il Tribunale ha poi condannato Meridiana alle spese del giudizio. Nelle motivazioni si legge che il Tribunale di Tempio ha dichiarato che la sanzione del licenziamento irrogata al rappresentante sindacale del SDL, Paolo Cossu, ha “chiara finalità antisindacale”, posto che è rimasta priva di alcun “riscontro oggettivo in sede di giudizio sulla fondatezza delle contestazioni formulate” al lavoratore “unitamente alla circostanza che il provvedimento disciplinare risulta essere stato adottato contestualmente all'intensificarsi della lotta sindacale portata avanti dal Cossu e dalla sua sigla sindacale durante la procedura di mobilità e la stipula dell'accordo del 31 marzo 2009” circostanze che “portano senza dubbio a concludere che il vero motivo sotteso all'irrogazione sia stato quello di punire indirettamente l'attività sindacale in quanto appare evidente che la condotta aziendale sia stata posta in essere con la finalità di recare pregiudizio all'attività sindacale di Sdl, mediante l'intimidazione rappresentata dall'allontanamento definitivo dall'azienda di un importante rappresentante sindacale” e pertanto “va dichiarata antisindacale la condotta suddetta ed ordinata a Meridiana la rimozione degli effetti che ne sono conseguiti, anche mediante l'affissione della parte dispositiva del decreto negli appositi spazi destinati alle comunicazioni al personale”. Di grande rilievo ed importanza il punto in cui il Tribunale ha stabilito che “ai fini della configurabilità della condotta antisindacale non è necessario che sia rivolta contro un rappresentante sindacale” quale è stato riconosciuto dal Tribunale essere il sig. Paolo Cossu, “ma è sufficiente che abbia come destinatario un lavoratore iscritto al sindacato ricorrente”. Con ciò la sentenza del Tribunale ha una portata molto ampia nel senso che prevede che SDL potrà tutelare con la rapida e snella procedura di cui all'art. 28, ogni singolo lavoratore – rappresentante sindacale o meno - che dovesse essere colpito per la propria appartenenza sindacale. Ed Sdl ha ampiamente dimostrato di tutelare fino in fondo i lavoratori con tutti gli strumenti che la legge gli consente. Quanto alla domanda avente ad oggetto la dichiarazione di antisindacalità della condotta datoriale relativa alla c.d. “black list” (lista nera in cui venivano inseriti i nominativi di tutti coloro che manifestavano il proprio pensiero contrario alla politica della dirigenza Meridiana ed a cui venivano riservati trattamenti discriminatori), il Tribunale ha accertato come dai documemti agli atti e dalle dichiarazioni dei sommari informatori “emerge il carattere gravemente ritorsivo di tale decisione aziendale nei confronti dei sindacati non stipulanti il nuovo accordo aziendale del marzo 2009 : infatti gli esiti istruttori hanno dimostrato che nelle black list, di volta in volta aggiornate, sono stati inseriti gli assistenti di volo oppostisi alla politica aziendale con la predetta diffida e con la partecipazione a manifestazioni sindacali”. Il Tribunale ha quindi riconosciuto la estrema gravità della condotta di Meridiana che addirittura inseriva nelle black list coloro che venivano visti partecipare alle assemblee o manifestazioni indette da Sdl, tanto che i partecipanti in ultimo si recavano a tali manifetazioni con il volto coperto. Orbene, tali condotte non potranno più ripetersi nel futuro, dal momento che il Tribunale “ritenuto l'evidente pericolo che tale condotta possa ripetersi per il futuro..va dichiarata l'antisindacalità della condotta posta in essere da Meridiana spa relativamente alla formazione della black list e ordinata la cessazione di tale comportamento illegittimo nonché la rimozione degli effetti che ne sono conseguiti anche mediante l'affissione, della parte dispositivva del decreto, negli appositi spazi destinati alle comunicazioni del personale; va inolte ordinato a Meridiana spa di non ripetere in futuro tale condotta”. Di particolare importanza il fatto che si era domandata e si è ottenuta una condanna per tale condotta in relazione a TUTTI I LAVORATORI iscritti o no ad SDL ED ANCHE PER IL FUTURO. Con ciò si è voluto tutelare TUTTI i lavoratori a prescindere dalla loro fede o appartenenza sindacale, nei confronti di un'azione della dirigenza che era intollerabile ex se a prescindere che fosse indirizzata o meno contro SDL. La condanna con inibizione futura costituisce, poi, un fatto più unico che raro, ciò che la dice lunga su quanto la misura sia oramai colma e su come il Tribunale di Tempio non tollererà più comportamenti di tal sorta da parte di Meridiana S.p.a. Difatti, ove la Meridiana s.p.a. dovesse ripetere tali comportamenti, scatterebbe automaticamente la condanna ex art 650 c.p. “Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità” che prevede che la punizione a carico dell'amministratore delegato e dei responsabili della condotta “con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro”. La sentenza ha anche incidentalmente riconosciuto non raggiunto il quorum previsto dalla legge per la validità del noto referendum proposto da UIL ed Anpav nei giorni 25 -30 marzo 2009 finalizzato ad ottenere il mandato della categoria per la stipula dell'accordo quadro (poi comunque stipulato da queste due OOSS con l'azienda il 31 marzo 2009), ma ha dichiarato che l'applicazione di tale accordo non può essere difinito condotta antisindacale e che, pertanto, per ottenere la dichiarazione di illegittimità e la disapplicazione di tale accordo e l'accertamento della attuale vigenza del CCL del maggio 2002, devono ricorrere in giudizio i singoli lavoratori (azione già in corso) e non il sindacato. In ultimo il Tribunale ha condannato Meridiana alle spese del Giudizio. Con la sentenza che si commenta oggi si è avuta l'ennesima e la più dura condanna di Meridiana in relazione alla vertenza sorta relativamente all'applicazione da parte di Meridiana s.p.a. agli assistenti di volo di condizioni contrattuali normative ed economiche non riconosciute da gran parte dei propri dipendenti e non contrattate con due dei sindacati maggiormente rappresentativi presenti in azienda (SDL e CGIL). Vertenza che aveva portato alla nascita nell'agosto 2008 di un Comitato Spontaneo di assistenti di volo che si era opposto fermamente al piano di riduzione del costo del lavoro e di normazione peggiorativa delle condizioni di lavoro voluto dall'azienda solo nei confronti del personale navigante, ritenuto da tale Comitato del tutto ingiustificato. Tale Comitato era poi confluito nel sindacato SDL divenendo rappresentanza aziendale di tale sindacato. I membri di tale comitato ma anche i simpatizzanti di SDL erano stati oggetto di licenziamenti, trasferimenti e ritorsioni operate dalla Meridiana in varie maniere. E' opportuno ricordare che il Tribunale di Tempio, in autonomo giudizio, aveva già revocato il licenziamento del rappresentante SDL Paolo Cossu (moglie e due figli piccoli a carico e 22 anni di onorata attività lavorativa in Meridiana senza mai una contestazione diciplinare a proprio carico) in quanto illegittimo, ed aveva condannato Meridiana per il trasferimento dell'altro rappresentante SDL Lucilla Vanzi. Con la sentenza di oggi il Tribunale ha voluto porre la parola fine a tutti questi comportamenti di Meridiana S.p.a. riconoscendone la diffusa e grave illegittimità, ordinando a scopi riparatori l'affissione del decreto di condanna ma anche INIBENDO PER IL FUTURO LA COMPAGNIA DAL RIPETERE TALI COMPORTAMENTI. Questi lavoratori, che hanno pagato duramente sulla propria pelle il prezzo della libertà, per se stessi ma anche per tutti i propri colleghi e tutti i lavoratori in generale – in un contesto del mondo lavorativo estremamente difficile, specie in Italia – hanno dato una lezione di vita a tutti ed hanno dimostrato che è giusto credere e combattere per le idee di giustizia, democrazia, libertà e che libertà di pensiero e di opinione e dignità non hanno prezzo. Di fronte ad una condanna così dura e precisa non ci si può che attendere un atto responsabilità da parte di quei dirigenti che per mesi hanno vessato dei propri dipendenti, in un contesto che vede, peraltro, la compagnia impegnata in un'operazione di cessione del ramo azienda volo alla propria controllata Eurofly. Operazione che presenta non pochi lati oscuri sui quali si vorrà fare chiarezza. |
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